Poliambulatorio e Clinica Privata Padova

Test antidroga per mansioni a rischio

È in vigore la normativa che rende obbligatori i test anti-droga per molte categorie di lavoratori, al fine di accertare l’eventuale consumo di sostanze stupefacenti e prevenire incidenti collegati allo svolgimento del lavoro. L’assunzione infatti, anche solo sporadica, di sostanze stupefacenti può comportare alterazioni delle capacità psicofisiche e pertanto risulta particolarmente pericolosa in caso di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Il datore di lavoro deve, pertanto, nominare il medico competente (ove non presente) e prima di adibire il lavoratore alle mansioni a rischio, di seguito riportate, deve provvedere a richiedere gli accertamenti sanitari del caso, ovvero il test tossicologico per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.  Per i lavoratori occupati nelle mansioni individuate, la sorveglianza sanitaria dovrà poi essere effettuata periodicamente con cadenza almeno annuale e, per “legittimo sospetto”, in qualsiasi momento.

  • Elenco delle attività per cui occorre attivare la sorveglianza sanitaria
  • Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’impiego di gas tossici; fabbricazione e uso di fuochi di artificio.
  • Mansioni inerenti le attività di trasporto:
  1. conducenti di veicoli stradali con patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  2. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
  3. personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
  4. personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
  5. personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
  6. conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carriponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  7. personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  8. controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;personale certificato dal registro aeronautico italiano;collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  9. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  10. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
  • Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Che cosa deve fare il datore di lavoro dell’impresa che occupa lavoratori in tali mansioni?

In caso di lavoratori adibiti alle mansioni sopraindicate, il datore di lavoro deve provvedere alla nomina del medico competente aziendale, se non già presente. Annualmente dovrà poi comunicare, per iscritto, al medico competente, l’elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti .Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ed integrato in relazione ai nuovi assunti ed ai lavoratori che hanno cessato le mansioni interessate.
Il medico, una volta ricevuta la lista dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza ha 30 giorni di tempo per stabilire giorno ed ora in cui saranno eseguite le visite e gli accertamenti tossicologici.

Tale appuntamento deve essere comunicato ai lavoratori con un preavviso massimo di 24 ore (il minimo non è stabilito).

Come si svolge la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria, per questi lavoratori, è divisa in due fasi: una prima fase relativa all’accertamento da parte del medico competente (visita medico-tossicologica e ricerca delle droghe sulle urine) ed una seconda, eventuale, a seguito di esito positivo della prima, a cura delle strutture sanitarie competenti (SER.t, Istituto di Medicina Legale dell’Università di Padova).

Orario Apertura: Lunedì – Venerdì 07:30 – 19:30 Sabato 07:30 – 12:30