Scarpe antinfortunistiche: quando utilizzarle
1) L’obbligo di indossare le scarpe antinfortunistiche (dispositivo di protezione individuale “DPI” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Articolo 74) scatta:
– Quando ricorrono le condizione di cui all’elenco del punto 3 dell’allegato VIII del D.Lgs. 81/2008
– Comunque, ogni qualvolta risulti “prevedibile” un rischio di lesioni ai piedi: tale prevedibilità dovrà essere valutata dal RSPP “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, in sede di valutazione dei rischi.
Sara? il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP (se non è RSPP egli stesso), a valutare, sotto la propria responsabilità, se il rischio appaia «prevedibile» o meno: di conseguenza, in caso di infortunio dovuto a mancanza di scarpe antinfortunistiche, il datore di lavoro dovrà cercare di dimostrare al giudice come tale rischio (ad es. da schiacciamento) non fosse ragionevolmente prevedibile.
L’obbligo di sicurezza (ex art. 2087 c.c.) del datore di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’integrità? psico-fisica del lavoratore, rende quindi il datore di lavoro suscettibile di responsabilità? risarcitoria nei confronti del lavoratore, nonché penale.
Si ricorda che l’art. 41 della Costituzione garantisce all’imprenditore libertà di impresa a condizione che questa non si svolga contro l’utilità e la sicurezza sociale; la salute, rappresentando uno dei «diritti fondamentali» protetti della Costituzione e rappresentando «interesse della collettività» (art.32 Cost.), rappresenta tipico esempio di «diritto indisponibile»: come tutti i diritti indisponibili non è pertanto suscettibile di essere scambiata o ceduta, anche parzialmente, mediante patti o accordi.
Non è quindi possibile “esentare” un lavoratore dall’uso dei DPI quando questi rappresentano l’unico mezzo residuo di protezione dai rischi.
Si ricorda inoltre che i doveri degli imprenditori non si limitano a fornire i DPI, a disporre che questi vengano utilizzati e a fornire alcune informazioni sul corretto utilizzo di questi: l’art.18 comma del D.Lgs. 81/2008 infatti, impone all’imprenditore di richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
Gli artt. 20 comma 1d e 78 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che obbligano i lavoratori ad utilizzare in modo “appropriato” i DPI potrebbero essere utili, al massimo, per individuare una corresponsabilità del lavoratore, ma non esentano in alcun modo il datore di lavoro dai propri obblighi, specie alla luce del principio di equivalenza causale sancito dall’art.41 c.p.
2) I DPI devono altresì tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore (art. 76 comma 2c D.Lgs. 81/08).
Vi è quindi un chiaro obbligo, per il datore di lavoro, di fornire calzature antinfortunistiche, se necessario, anche individualizzate, che eventualmente tengano conto della necessità del lavoratore di indossare plantari.
Il plantare, tuttavia, non rappresenta in alcun modo un dispositivo finalizzato a tutelare il lavoratore dai rischi specifici lavorativi, essendo esclusivamente finalizzato a correggere malformazioni del piede proprie del lavoratore. Mentre l’art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008 possono obbligare il datore di lavoro a garantire la sicurezza e quindi a fornire scarpe antinfortunistiche idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori, non è desumibile dai riferimenti legislativi, che sia il datore di lavoro ad acquistare un presidio del genere.
Concludendo, di fronte all’esibizione da parte del lavoratore di un certificato medico attestante l’impossibilità ad indossare le scarpe antinfortunistiche, ove i motivi medici siano quindi effettivamente fondati, la scelta migliore è ricercare una scarpa il più adatta possibile al lavoratore. In genere conviene indirizzare direttamente il lavoratore ad un negozio specializzato in modo che possa scegliere direttamente lui la scarpa antinfortunistica che gli provoca meno disagio. Restano ovviamente fermi i principi di idoneità delle caratteristiche antinfortunistiche della scarpa.
Nel caso non si riesca a trovare una scarpa adatta allo scopo non rimane che valutare il trasferimento del lavoratore ad altro reparto ove non vi sia rischio per cui viga l’obbligo dell’uso di scarpe antinfortunistiche.
Un’eventuale condizione di effettiva “intolleranza” ad un DPI necessario in base alla valutazione dei rischi e che rispetti tutti i requisiti di legge, una volta esperiti tutti i tentativi tecnicamente fattibili per adattare il DPI al lavoratore, potrebbe costituire motivo di inidoneità alla mansione (temporanea o anche definitiva).